Regio decreto 1741/1940
Art. 63 — Fondi per il pagamento delle indennita'
Art. 63. (Fondi per il pagamento delle indennita'). Le commissioni procedono al pagamento delle indennita' di requisizione: 1° in zona territoriale mediante ordinativi su aperture di credito disposte a favore dei presidenti delle commissioni stesse presso le sezioni di Regia tesoreria provinciale; 2° nella zona delle operazioni, mediante ordinativi tratti sulle casse militari. Per somme di piccola entita', il pagamento puo' essere direttamente effettuato dalle commissioni stesse sui fondi prelevabili in contanti. Il limite delle somme che possono essere pagate direttamente e di quelle da prelevarsi a tale scopo e' stabilito dall'autorita' da cui la commissione dipende. I presidenti delle commissioni di requisizione, nella gestione dei fondi loro assegnati, assumono la qualifica, le attribuzioni e le responsabilita' dei funzionari delegati indicati nell'art. 52 del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440.
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