Regio decreto 1741/1940
Art. 61 — Requisizione di invenzioni
Art. 61. (Requisizione di invenzioni). L'indennita' per la requisizione di invenzioni, ancorche' non brevettate, e' liquidata dal Ministero che dispone la requisizione, d'intesa con il Ministero delle corporazioni. Per i divieti di alienazione, applicazione, divulgazione e deposito presso Stati esteri, preveduti dagli articoli 22 e 23, non e' dovuta alcuna indennita', salvo che i divieti abbiano per oggetto invenzioni requisite in uso non esclusivo. In tal caso l'indennita' e' liquidata a' sensi del primo comma.
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