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Regio decreto 1741/1940

Art. 61 — Requisizione di invenzioni

ELI /it/regio-decreto/1940/08/18/1741/art/61parte di Regio decreto 1741/1940
Art. 61. (Requisizione di invenzioni). L'indennita' per la requisizione di invenzioni, ancorche' non brevettate, e' liquidata dal Ministero che dispone la requisizione, d'intesa con il Ministero delle corporazioni. Per i divieti di alienazione, applicazione, divulgazione e deposito presso Stati esteri, preveduti dagli articoli 22 e 23, non e' dovuta alcuna indennita', salvo che i divieti abbiano per oggetto invenzioni requisite in uso non esclusivo. In tal caso l'indennita' e' liquidata a' sensi del primo comma.

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