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Regio decreto 1741/1940

Art. 52 — Casi di eccezionale urgenza

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Art. 52. (Casi di eccezionale urgenza). Nei casi di eccezionale urgenza e limitatamente al bisogno, la requisizione di risorse locali puo' essere ordinata anche dall'ufficiale di grado piu' elevato, che ha il comando di un reparto o di un servizio sul posto.

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