Regio decreto 1741/1940
Art. 50 — Requisizioni per la Regia marina e per la Regia aeronautica
Art. 50. (Requisizioni per la Regia marina e per la Regia aeronautica). Alle requisizioni interessanti unita' e servizi della Regia marina e della Regia aeronautica, dislocati nella zona delle operazioni, possono provvedere, rispettivamente, i competenti Comandi mobilitati della Regia marina e della Regia aeronautica retti da ammiragli o da ufficiali generali, previ accordi con i comandi di grandi unita' del Regio esercito competenti sul territorio ove le requisizioni devono effettuarsi, e sotto il controllo dell'alto comando del Regio esercito.
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