Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1741/1940Art. 47
Regio decreto 1741/1940

Art. 47 — Esecuzione d'ufficio

ELI /it/regio-decreto/1940/08/18/1741/art/47parte di Regio decreto 1741/1940
Art. 47. (Esecuzione d'ufficio). In caso di inosservanza degli ordini di requisizione, l'autorita' puo' procedere d'ufficio all'esecuzione degli ordini medesimi, salva l'applicazione delle sanzioni penali stabilite da queste norme. Ai fini di tale esecuzione, l'autorita' puo' accedere, sia di giorno che di notte, anche in luoghi chiusi, facendo, all'occorrenza, forzare le porte esterne ed interne. Negli atti di esecuzione d'ufficio e' necessario l'intervento del podesta', o di un suo delegato, e la presenza di due testimoni da esso designati. Della esecuzione d'ufficio e' redatto processo verbale, in duplice originale, di cui uno e' rimesso al podesta'.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1741/1940 · fonte Normattiva ↗

← Art. 46 Art. 48 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.