Regio decreto 1741/1940
Art. 31 — Denunzia obbligatoria
Art. 31. (Denunzia obbligatoria). Le autorita' competenti a ordinare la requisizione possono imporre a coloro, che detengono a qualunque titolo cose requisibili, l'obbligo di denunziarne la quantita', con le modalita' e nei termini che saranno di volta in volta stabiliti.
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