Regio decreto 1741/1940
Art. 3 — Beni non requisibili: per causa oggettiva
Art. 3. (Beni non requisibili: per causa oggettiva). Non sono requisibili: 1° gli edifici aperti al culto, nonche' le cose consacrate al culto e comunque destinate all'esercizio di esso; 2° gli edifici direttamente destinati a un fine di pubblica assistenza o beneficenza; 3° i locali di convitti operai annessi a grandi stabilimenti industriali, con impiego di mano d'opera prevalentemente femminile; 4° i locali dove sono custodite casse pubbliche; 5° i locali occupati da comunita', religiose; 6° i locali occupati da collegi femminili. Tuttavia, in caso di urgente necessita', le autorita', che hanno il potere di ordinare requisizioni, possono assoggettare le cose suindicate a requisizione, previ accordi con l'Ordinario diocesano, per quanto concerne i beni indicati nel n. 1, e, in ogni altro caso, con il prefetto. Gli edifici di istituti scolastici o educativi appartenenti allo Stato, alle provincie, ai comuni o ad altri enti pubblici, possono essere, previi accordi con le autorita' scolastiche, requisiti soltanto per essere destinati a uso di caserme, di alloggi militari o di ospedali di riserva, quando non sia possibile trovare altri edifici adatti a tale scopo; esclusi, in ogni caso, i locali destinati a musei, gabinetti scientifici e biblioteche. I beni in uso delle amministrazioni dello Stato o direttamente destinati all'esercizio di servizi pubblici, anche se concessi a privati, nonche' gli attrezzi, i materiali, le scorte e le riserve direttamente destinati ai servizi stessi o alla esecuzione di opere pubbliche dello Stato, possono essere requisiti soltanto con l'assenso dell'amministrazione interessata.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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