Regio decreto 1741/1940
Art. 26 — Obbligo di dare indicazioni
Art. 26. (Obbligo di dare indicazioni). Chiunque, per ragioni d'ufficio o di professione, d'industria o di commercio, sia in grado di indicare le persone idonee a compiere determinati servizi, deve dare le indicazioni richiestegli dall'autorita', secondo le modalita', e nel termine da essa stabiliti.
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