Regio decreto 1741/1940
Art. 101 — Omissione di comunicazioni agli aventi diritto
Art. 101. (Omissione di comunicazioni agli aventi diritto). Il detentore, che non ottempera verso gli aventi diritto all'obbligo preveduto dall'ultimo comma dell'alt. 29, e' punito, su querela della persona offesa, con la multa fino a lire 1000.
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