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Regio decreto 1227/1940

Art. 1 — I sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali che, avendo compiuto 12 anni di effettivo servizio, venissero…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/29/1227/art/1parte di Regio decreto 1227/1940
Art. 1. I sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali che, avendo compiuto 12 anni di effettivo servizio, venissero dichiarati in seguito a visita medico-collegiale - non piu' idonei fisicamente ad incondizionato servizio per lesioni od infermita' dipendenti da cause di esso, ma idonei al servizio territoriale, saranno presi in esame dalle competenti autorita' giudicatrici di avanzamento di 1°, 2° e 3° grado, le quali dovranno dichiarare se gli stessi abbiano la necessaria capacita' per disimpegnare a carica di scrivano e ne siano giudicati meritevoli.

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