Regio decreto 1227/1940
Art. 1 — I sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali che, avendo compiuto 12 anni di effettivo servizio, venissero…
Art. 1. I sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali che, avendo compiuto 12 anni di effettivo servizio, venissero dichiarati in seguito a visita medico-collegiale - non piu' idonei fisicamente ad incondizionato servizio per lesioni od infermita' dipendenti da cause di esso, ma idonei al servizio territoriale, saranno presi in esame dalle competenti autorita' giudicatrici di avanzamento di 1°, 2° e 3° grado, le quali dovranno dichiarare se gli stessi abbiano la necessaria capacita' per disimpegnare a carica di scrivano e ne siano giudicati meritevoli.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1227/1940 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.