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Regio decreto 1481/1940

Art. 79 — Se viene a risultare che un iscritto e' morto o e' stato regolarmente inscritto in altro comune, ovvero ha un…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/79parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 79. Se viene a risultare che un iscritto e' morto o e' stato regolarmente inscritto in altro comune, ovvero ha un'eta' minore di quella presunta, il capo dell'amministrazione comunale trasmette i documenti comprovanti detta circostanza all'ufficio provinciale di leva per le conseguenti variazioni sulle liste. Egualmente provvede, dopo avere, se del caso, provocata la rettifica dell'atto di nascita da parte della competente autorita' giudiziaria, qualora venga a risultare che un individuo inscritto sulle liste di leva sia di sesso femminile. I documenti in base ai quali vengono apportate le variazioni alle liste sono allegati alle schede personali degli individui cui essi si riferiscono.

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