Regio decreto 1481/1940
Art. 538 — I comandanti delle zone militari, al principio di ogni anno, e non oltre il cinque gennaio, devono far perven…
Art. 538. I comandanti delle zone militari, al principio di ogni anno, e non oltre il cinque gennaio, devono far pervenire al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) un rapporto informativo particolareggiato, relativo al servizio prestato durante l'anno precedente e cioe' fino al 31 dicembre, dai commissari di leva soggetti alle loro ispezioni ordinarie.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1481/1940 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.