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Regio decreto 1481/1940

Art. 538 — I comandanti delle zone militari, al principio di ogni anno, e non oltre il cinque gennaio, devono far perven…

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Art. 538. I comandanti delle zone militari, al principio di ogni anno, e non oltre il cinque gennaio, devono far pervenire al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) un rapporto informativo particolareggiato, relativo al servizio prestato durante l'anno precedente e cioe' fino al 31 dicembre, dai commissari di leva soggetti alle loro ispezioni ordinarie.

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