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Regio decreto 1481/1940

Art. 530 — Nei casi in cui si rilevino irregolarita' nelle decisioni dei consigli di leva e delle commissioni mobili, l'…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/530parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 530. Nei casi in cui si rilevino irregolarita' nelle decisioni dei consigli di leva e delle commissioni mobili, l'ispettore: a) se si tratti di decisioni difettose di documentazione o errate soltanto nella forma, puo', ove cio' non richieda troppo tempo, procedere sul posto al completamento della documentazione e promuovere, per delegazione del ministero, direttamente dal consiglio la rettifica o l'emendamento di forma delle decisioni stesse, dandone o facendone dare comunicazione al ministero. Ove il completamento delle documentazioni richieda maggior tempo, l'ispettore incarica l'ufficio di leva di procedere a quanto occorra e di riferire a documentazione completa: l'ispettore si regola poi, di conseguenza, o prendendo atto dell'eseguito completamento ovvero promuovendo rettifica, se possibile; altrimenti, riferendone al ministero; b) se si tratti di decisioni viziate nella sostanza, per le quali sieno comunque ancora possibili la revoca o speciali provvedimenti, ne fa denuncia al ministero inviando gli incartamenti relativi; c) se si tratti di decisioni irregolari ma non piu' suscettibili di revoca o di altri provvedimenti, si limita a farne relazione al ministero, indicando le circostanze atte a rendere una chiara idea della riscontrata irregolarita' e della sua rilevanza.

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