Regio decreto 1481/1940
Art. 520 — Gli inscritti riformati i quali non abbiano superato il 55° anno di eta' hanno facolta' di chiedere agli uffi…
Art. 520. Gli inscritti riformati i quali non abbiano superato il 55° anno di eta' hanno facolta' di chiedere agli uffici provinciali di leva di essere sottoposti a proprie spese a nuova visita per ottenere la revoca della riforma se riconosciuti idonei.
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