Regio decreto 1481/1940
Art. 514 — Dopo che il consiglio di leva designato per la nuova visita ha pronunziato la sua decisione circa gli inscrit…
Art. 514. Dopo che il consiglio di leva designato per la nuova visita ha pronunziato la sua decisione circa gli inscritti rivisitati l'ufficio di leva rinvia a quello della provincia a cui detti inscritti appartengono, la seconda parte del modello conforme all'allegato n. 23, debitamente completato, il foglio matricolare compilato dall'ufficiale delegato e, quando ne sia il caso, il modello di cui all'art. 233, il foglio di congedo illimitato provvisorio e la dichiarazione di riforma presentata dagli iscritti, la quale deve essere conservata in quell'ufficio di leva.
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