Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1481/1940Art. 511
Regio decreto 1481/1940

Art. 511 — Gli l'iscritti rivisitati tanto ai termini dell'art

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/511parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 511. Gli l'iscritti rivisitati tanto ai termini dell'art. 66 della legge che dell'art. 501 del regolamento, i quali siano giudicati idonei al servizio militare, devono essere arruolati dal consiglio di leva designato per la loro visita. Essi possono far valere i titoli all'eventuale congedo anticipato di cui siano in possesso. A tale riguardo essi vengono considerati come aggiunti. Pero', l'ammissione all'eventuale congedo anticipato deve essere pronunziata dal consiglio di leva della provincia in cui concorsero alla leva.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1481/1940 · fonte Normattiva ↗

← Art. 510 Art. 512 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.