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Regio decreto 1481/1940

Art. 50 — Per i giovani non inscritti nei registri dello stato civile, ma che si presume compiano entro l'anno il 18° d…

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Art. 50. Per i giovani non inscritti nei registri dello stato civile, ma che si presume compiano entro l'anno il 18° di loro eta', devono essere compilate le schede personali. Le amministrazioni comunali devono procurarsi a loro riguardo ogni possibile elemento di prova, procedendo, all'uopo, ad una inchiesta amministrativa, e provocando apposite dichiarazioni per parte di notabili del comune, e principalmente per parte dei giovani della stessa classe di leva e dei loro parenti.

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