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Regio decreto 1481/1940

Art. 487 — Gli inscriti e le loro famiglie, che si ritengano gravati dalle decisioni dei consigli e delle commissioni mo…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/487parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 487. Gli inscriti e le loro famiglie, che si ritengano gravati dalle decisioni dei consigli e delle commissioni mobili di leva, in materia di benefici di ferma, possono ricorrere contro le medesime al ministro della guerra entro novanta giorni dalla notifica di cui all'art. 275. I ricorsi prodotti dopo tale termine sono dichiarati dal Ministero irricevibili. E' parimenti in facolta' di ogni membro del consiglio o della commissione mobile di leva e dell'ufficiale dei carabinieri reali intervenuto alla seduta, di appellarsi direttamente al ministero della guerra contro quelle decisioni che reputassero emesse in violazione della legge, entro novanta giorni dalla decisione.

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