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Regio decreto 1481/1940

Art. 48 — La compilazione delle schede personali va fatta per tutti i giovani, nati nell'anno al quale la compilazione …

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/48parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 48. La compilazione delle schede personali va fatta per tutti i giovani, nati nell'anno al quale la compilazione si riferisce, che siano da considerarsi legalmente domiciliati nel comune, ai sensi dell'art. 43 della legge, compresi gli appartenenti alla razza ebraica. Per questi ultimi le autorita' comunali devono limitarsi ad apporre sulle schede l'annotazione: «appartenente alla razza ebraica». Qualora essi risultino discriminati, all'annotazione predetta deve essere aggiunta la seguente: discriminato - decreto Ministro Interno . . . . . (data) ». La scheda viene compilata anche per coloro che sono irreperibili oppure morti, ma non per i nati morti. Parimenti deve essere compilata la scheda per gli stranieri residenti nel comune e per i figli, anche nati all'estero, ma residenti nel comune, di individui che abbiano, prima o dopo la nascita dei figli stessi, perduto la cittadinanza italiana ai termini dell'art. 8 della legge sulla cittadinanza del 13 giugno 1912, n. 555.

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