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Regio decreto 1481/1940

Art. 478 — Il ricorso ai tribunali deve essere fatto nei dieci giorni posteriori a quello in cui l'iscritto ebbe comunic…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/478parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 478. Il ricorso ai tribunali deve essere fatto nei dieci giorni posteriori a quello in cui l'iscritto ebbe comunicazione della decisione del consiglio o della commissione mobile di leva mediante la consegna del foglio di congedo illimitato provvisorio. Tale ricorso non sospende gli effetti dell'arruolamento se viene fatto dopo il predetto termine di dieci giorni, come pure se non abbia per oggetto uno dei motivi indicati nell'articolo 67 della legge.

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