Regio decreto 1481/1940
Art. 475 — I comandanti dei corpi e dei distretti eseguono le cancellazioni dai ruoli ordinate dal ministro della guerra…
Art. 475. I comandanti dei corpi e dei distretti eseguono le cancellazioni dai ruoli ordinate dal ministro della guerra e quelle derivanti dalle sentenze dei tribunali militari, di cui all'articolo 472. I comandi dei distretti ne danno partecipazione ai capi dei comuni per l'annotazione sui loro ruoli.
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