Regio decreto 1481/1940
Art. 460 — I renitenti da considerarsi regolarmente residenti all'estero per esservi nati o per esservisi trasferiti ant…
Art. 460. I renitenti da considerarsi regolarmente residenti all'estero per esservi nati o per esservisi trasferiti anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 18° anno di eta', che non siano stati dichiarati tali durante la mobilitazione del Regio esercito, possono in tempo di pace, ai sensi dell'art. 73 della legge, essere ammessi a regolare la loro posizione di leva, per ottenere quindi la cancellazione in via amministrativa della nota di renitenza, presentandosi in qualsiasi tempo alle autorita' consolari nella cui giurisdizione risiedono; o anche, se rientrati nel Regno, presentandosi a tal fine ai propri consigli di leva entro un mese dal loro arrivo in Italia.
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