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Regio decreto 1481/1940

Art. 444 — Per ottenere la dispensa di cui al precedente articolo, gli interessati devono farne domanda al ministero del…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/444parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 444. Per ottenere la dispensa di cui al precedente articolo, gli interessati devono farne domanda al ministero della guerra (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) pel tramite del comando del distretto militare, e produrre documenti autentici rilasciati dalla competente autorita' militare straniera, atti a provare la natura e la durata del servizio prestato. Ove detto servizio non sia riconosciuto equivalente ad un intero periodo di istruzione, il ministero della guerra determina se gli interessati debbano compiere alle armi l'intera ferma, ovvero un servizio piu' breve.

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