Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1481/1940Art. 44
Regio decreto 1481/1940

Art. 44 — Gli uffici di leva provvedono affinche', dopo il 31 dicembre di ogni anno, sieno distrutte: 1° Le carte indic…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/44parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 44. Gli uffici di leva provvedono affinche', dopo il 31 dicembre di ogni anno, sieno distrutte: 1° Le carte indicate nell'elenco B quando i renitenti della classe a cui esso si riferiscono abbiano ottenuto piena amnistia; 2° Le carte indicate nell'elenco C riguardanti la classe inviata in congedo assoluto a quella data.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1481/1940 · fonte Normattiva ↗

← Art. 43 Art. 45 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.