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Regio decreto 1481/1940

Art. 42 — L'ufficio di leva deve parimenti provvedere alla Conservazione degli antropometri per la misurazione della st…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/42parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 42. L'ufficio di leva deve parimenti provvedere alla Conservazione degli antropometri per la misurazione della statura, dei nastri metrici per la misurazione del torace, delle tavole murali e ottotipiche, degli stetoscopi e di tutto il materiale occorrente per le operazioni di leva. Per l'amministrazione e la contabilita' dei mobili, gli uffici di leva fanno capo alla Direzione di commissariato di corpo d'armata, con le norme del regolamento per l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti, ecc.

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