Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1481/1940Art. 413
Regio decreto 1481/1940

Art. 413 — Le autorita' diplomatiche e consolari debbono tenere un registro-protocollo delle operazioni di leva, conform…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/413parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 413. Le autorita' diplomatiche e consolari debbono tenere un registro-protocollo delle operazioni di leva, conforme all'allegato n. 28 nel quale debbono inscrivere i nazionali soggetti ad obblighi di leva trascrivendo per ciascun inscritto tutti i provvedimenti presi in materia di leva o di servizio militare. Le pagine del registro-protocollo, prima che di esso si inizi l'uso, devono essere numerate progressivamente e firmate dal titolare dell'ufficio consolare.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1481/1940 · fonte Normattiva ↗

← Art. 412 Art. 414 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.