Regio decreto 1481/1940
Art. 413 — Le autorita' diplomatiche e consolari debbono tenere un registro-protocollo delle operazioni di leva, conform…
Art. 413. Le autorita' diplomatiche e consolari debbono tenere un registro-protocollo delle operazioni di leva, conforme all'allegato n. 28 nel quale debbono inscrivere i nazionali soggetti ad obblighi di leva trascrivendo per ciascun inscritto tutti i provvedimenti presi in materia di leva o di servizio militare. Le pagine del registro-protocollo, prima che di esso si inizi l'uso, devono essere numerate progressivamente e firmate dal titolare dell'ufficio consolare.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1481/1940 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.