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Regio decreto 1481/1940

Art. 406 — Le Regie autorita' diplomatiche e consolari, affinche' i nazionali residenti in localita' poste a notevole di…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/406parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 406. Le Regie autorita' diplomatiche e consolari, affinche' i nazionali residenti in localita' poste a notevole distanza dalla sede rispettiva abbiano modo di regolare piu' agevolmente la loro posizione di leva, hanno facolta' di affidare ai Regi agenti consolari o ad altri incaricati di loro piena fiducia il compito di prestare gratuitamente assistenza ai nazionali medesimi. Gli agenti o incaricati predetti debbono limitarsi a prestare assistenza agli inscritti di leva che la richiedano, attenendosi alle disposizioni del presente capo, ma debbono astenersi dal pronunciare qualsiasi decisione, che e' riservata all'autorita' diplomatica o consolare da cui dipendono. A tal fine i Regi agenti consolari e gli incaricati trasmettono d'urgenza la partecipazione conforme, a seconda dei casi, agli allegati 24 oppure 25 opportunamente completata di tutte le notizie richieste, all'autorita' diplomatica o consolare la quale vi appone la propria decisione firmata, e il sigillo del proprio ufficio, e, dopo, averla annotata nel registro protocollo, trasmette gli atti, pel tramite del ministero della guerra, all'ufficio di leva provinciale del Regno per gli ulteriori provvedimenti. I documenti da rilasciarsi ai giovani per effetto di tali decisioni, vengono compilati dalle autorita' diplomatiche e consolari, e fatte recapitare agli interessati per mezzo dei Regi agenti consolari e delegati competenti.

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