Regio decreto 1481/1940
Art. 404 — All'estero il servizio della leva per i nazionali ivi residenti e' affidato ai Regi consoli e vice consoli
Art. 404. All'estero il servizio della leva per i nazionali ivi residenti e' affidato ai Regi consoli e vice consoli. Nelle localita' ove esiste un'ambasciata o legazione e manca l'ufficio consolare, e' affidato all'ambasciata o legazione.
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