Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1481/1940Art. 395
Regio decreto 1481/1940

Art. 395 — Per gl'inscritti, di cui all'art

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/395parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 395. Per gl'inscritti, di cui all'art. 388, il consiglio di leva delegato alla visita pronuncia, occorrendo, anche la riforma, rilasciando la relativa dichiarazione.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1481/1940 · fonte Normattiva ↗

← Art. 394 Art. 396 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.