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Regio decreto 1481/1940

Art. 388 — Gli inscritti confinati di cui all'art

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/388parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 388. Gli inscritti confinati di cui all'art. 161 sono sottoposti a visita per delegazione, da parte del consiglio o della commissione mobile di leva, piu' vicino al luogo ove sono confinati. L'ufficio provinciale di leva deve prendere preventivi accordi con l'autorita' di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza dei confinati, perche' la suddetta visita possa aver luogo, e perche' gli inscritti stessi siano fatti presentare, mediante traduzione per mezzo dell'arma dei carabinieri reali, al consiglio o alla commissione mobile di leva, e siano rimandati poi al luogo di confino. Analoghi accordi devono essere presi tra gli uffici provinciali di leva e l'autorita' di pubblica sicurezza, per gli ammoniti e i sottoposti a misure di sicurezza non detentive di cui all'art. 161 che debbano essere sottoposti all'esame personale ed arruolamento. Gli iscritti suddetti si devono presentare alle armi alla chiamata della propria classe o contingente.

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