Regio decreto 1481/1940
Art. 373 — Agli effetti di cui al precedente articolo, gli uffici di leva debbono tener nota, in un apposito registro, d…
Art. 373. Agli effetti di cui al precedente articolo, gli uffici di leva debbono tener nota, in un apposito registro, degli inscritti e dei fratelli che han procurato loro l'ammissione all'eventuale congedo anticipato i quali stiano compiendo la ferma di leva. Debbono, inoltre, fare opportune comunicazioni ai comandanti dei distretti, cui questi fratelli appartengono, informandoli che essi hanno procurato ad un inscritto l'ammissione all'eventuale congedo anticipato per l'art. 85 n. 2 della legge. Se i detti fratelli appartengono alla regia marina o alla R. Aeronautica la comunicazione deve essere fatta rispettivamente alle capitanerie di porto o ai centri leva e reclutamento.
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