Regio decreto 1481/1940
Art. 360 — Quando per un militare deceduto durante lo stato di guerra non sia stato redatto l'atto di morte, la prova de…
Art. 360. Quando per un militare deceduto durante lo stato di guerra non sia stato redatto l'atto di morte, la prova della morte o della presunta morte per causa di servizio puo' essere fornita anche con uno dei documenti seguenti: 1° comunicazione fatta dalla Santa sede, purche' compiuta con la debite forme o dalle autorita' all'uopo autorizzate; 2° copia autentica della sentenza dichiarativa di morte presunta, emessa dalla competente autorita' giudiziaria, ai termini del R. decreto 15 agosto 1919, n. 1467; 3° copia autentica della dichiarazione di irreperibilita', rilasciata dalla competente autorita' militare, per i militari scomparsi dopo un fatto d'armi, o in prigionia, o quando prestavano servizio in campagna di guerra, oppure copia del foglio matricolare in cui sia stata apposta la relativa variazione; 4° atto notorio giudiziale da cui risulti che, dall'epoca della guerra mancano notizie di un militare appartenente al Regio esercito (oppure all'ex esercito austro-ungarico), il quale, anteriormente alla sua scomparsa, prestava servizio in campagna di guerra, o era prigioniero presso il nemico, quando tali circostanze vengano confermate da informazioni da richiedersi ad ufficiali dell'arma dei reali carabinieri, e non siano eventualmente contradette da dati esistenti nella rispettiva matricola; 5° deliberazioni del giudizio distrettuale delle nuove provincie (R. pretura) dalla quale risulti la morte presunta in combattimento dei militari dell'ex esercito austro-ungarico, in conformita' dell'art. 2 del R. decreto 1° maggio 1922, n. 701.
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