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Regio decreto 1481/1940

Art. 360 — Quando per un militare deceduto durante lo stato di guerra non sia stato redatto l'atto di morte, la prova de…

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Art. 360. Quando per un militare deceduto durante lo stato di guerra non sia stato redatto l'atto di morte, la prova della morte o della presunta morte per causa di servizio puo' essere fornita anche con uno dei documenti seguenti: 1° comunicazione fatta dalla Santa sede, purche' compiuta con la debite forme o dalle autorita' all'uopo autorizzate; 2° copia autentica della sentenza dichiarativa di morte presunta, emessa dalla competente autorita' giudiziaria, ai termini del R. decreto 15 agosto 1919, n. 1467; 3° copia autentica della dichiarazione di irreperibilita', rilasciata dalla competente autorita' militare, per i militari scomparsi dopo un fatto d'armi, o in prigionia, o quando prestavano servizio in campagna di guerra, oppure copia del foglio matricolare in cui sia stata apposta la relativa variazione; 4° atto notorio giudiziale da cui risulti che, dall'epoca della guerra mancano notizie di un militare appartenente al Regio esercito (oppure all'ex esercito austro-ungarico), il quale, anteriormente alla sua scomparsa, prestava servizio in campagna di guerra, o era prigioniero presso il nemico, quando tali circostanze vengano confermate da informazioni da richiedersi ad ufficiali dell'arma dei reali carabinieri, e non siano eventualmente contradette da dati esistenti nella rispettiva matricola; 5° deliberazioni del giudizio distrettuale delle nuove provincie (R. pretura) dalla quale risulti la morte presunta in combattimento dei militari dell'ex esercito austro-ungarico, in conformita' dell'art. 2 del R. decreto 1° maggio 1922, n. 701.

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