Regio decreto 1481/1940
Art. 353 — Ai sensi del n
Art. 353. Ai sensi del n. 3° dell'art. 88 della legge, le donne nubili maggiorenni debbono considerarsi inesistenti in famiglia quando non dispongano di redditi di qualsiasi natura che loro consentano di provvedere o concorrere al mantenimento della famiglia. Tale circostanza deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata dal capo del comune. E' pero' in facolta' degli organi di leva di compiere ulteriori accertamenti.
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