Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1481/1940Art. 353
Regio decreto 1481/1940

Art. 353 — Ai sensi del n

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/353parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 353. Ai sensi del n. 3° dell'art. 88 della legge, le donne nubili maggiorenni debbono considerarsi inesistenti in famiglia quando non dispongano di redditi di qualsiasi natura che loro consentano di provvedere o concorrere al mantenimento della famiglia. Tale circostanza deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata dal capo del comune. E' pero' in facolta' degli organi di leva di compiere ulteriori accertamenti.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1481/1940 · fonte Normattiva ↗

← Art. 352 Art. 354 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.