Regio decreto 1481/1940
Art. 350 — Contro i risultati delle visite d'appello non sono consentiti ulteriori ricorsi
Art. 350. Contro i risultati delle visite d'appello non sono consentiti ulteriori ricorsi. Peraltro, i congiunti infermi dell'inscritto, possono essere sottoposti a nuova visita sia in primo grado, sia in grado di appello, se alleghino, producendo certificati medici, che le loro infermita' si sono aggravate.
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