Regio decreto 1481/1940
Art. 348 — Se il visitando e' degente in un ospedale civile o detenuto in luogo di pena, la visita di cui al precedente …
Art. 348. Se il visitando e' degente in un ospedale civile o detenuto in luogo di pena, la visita di cui al precedente articolo e' eseguita dopo che l'ufficio di leva abbia preso accordi con le autorita' amministrative competenti.
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