Regio decreto 1481/1940
Art. 340 — Gli individui affetti da alienazione, che risiedono all'estero, possono essere considerati, per detta malatti…
Art. 340. Gli individui affetti da alienazione, che risiedono all'estero, possono essere considerati, per detta malattia, inabili a lavoro proficuo soltanto se siano o siano stati ricoverati in un manicomio, e se la loro infermita' sia comprovata con apposita dichiarazione del direttore del detto stabilimento, vidimata dalla competente autorita' consolare.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1481/1940 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.