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Regio decreto 1481/1940

Art. 328 — Le persone che si dichiarino inabili al lavoro proficuo, agli effetti dell'ammissione all'eventuale congedo a…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/328parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 328. Le persone che si dichiarino inabili al lavoro proficuo, agli effetti dell'ammissione all'eventuale congedo anticipato, giusta il n. 1 dell'art. 88 della legge, debbono essere sottoposte a visita davanti al consiglio o alla commissione mobile di leva previa produzione di un certificato medico debitamente legalizzato da conservarsi in atti. Le visite delle donne devono essere fatte sempre ambulatoriamente con gli opportuni riguardi e, possibilmente, in luogo appartato.

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