Regio decreto 1481/1940
Art. 314 — Tutti i documenti diretti a comprovare l'esistenza dei titoli di ammissione all'eventuale congedo anticipato …
Art. 314. Tutti i documenti diretti a comprovare l'esistenza dei titoli di ammissione all'eventuale congedo anticipato debbono essere, dalle autorita' civili, militari od ecclesiastiche, rilasciati gratuitamente, in forma autentica, e i documenti di stato civile debbono essere anche debitamente legalizzati. La legalizzazione non e' pero' necessaria quando i documenti vengono usati nell'ambito della circoscrizione della provincia a cui appartiene il comune che li rilascia.
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