Regio decreto 1481/1940
Art. 312 — Le situazioni di famiglia e gli atti notori in genere, rilasciati dai capi dei comuni debbono essere firmati …
Art. 312. Le situazioni di famiglia e gli atti notori in genere, rilasciati dai capi dei comuni debbono essere firmati dalla persona che richiede il beneficio in conformita' degli articoli 290, 291, 292 e 293, la quale, unitamente ai testimoni o dichiaranti, deve rendersi mallevadore della verita' delle circostanze in essi documenti espresse. Qualora i detti individui siano illetterati, basta che il documento sia da essi crocesegnato. I testimoni o deponenti non debbono essere legati da vincoli di parentela o di affinita' con l'inscritto.
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