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Regio decreto 1481/1940

Art. 298 — Ogni qualvolta venga riconosciuta la mancanza o l'irregolarita' di qualche documento essenziale, gli uffici o…

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Art. 298. Ogni qualvolta venga riconosciuta la mancanza o l'irregolarita' di qualche documento essenziale, gli uffici o i consigli di leva debbono astenersi dal promuovere o adottare una decisione in merito alla richiesta di ammissione all'eventuale congedo anticipato, limitandosi a restituire ai comuni o agli interessati i documenti irregolari ed a fornire le indicazioni necessarie per la loro rettifica o completamento, conservando nelle schede personali relative i documenti regolari. Le schede dei giovani predetti devono essere tenute in evidenza per gli eventuali solleciti e per le decisioni del caso prima della chiusura della sessione in conformita' dell'art. 277.

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