Regio decreto 1481/1940
Art. 287 — Le decisioni di cui agli articoli 271 e 273 in merito a domande di ammissione all'eventuale congedo anticipat…
Art. 287. Le decisioni di cui agli articoli 271 e 273 in merito a domande di ammissione all'eventuale congedo anticipato che siano state emesse in opposizione alla legge o alle presenti norme, sono annullabili per determinazione del ministero della guerra, inteso il parere della commissione di cui all'art. 37 della legge. Questa facolta' di annullamento puo' esercitarsi fino alla chiusura della leva successiva a quella in cui dette decisioni furono pronunciate.
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