Regio decreto 1481/1940
Art. 284 — Dei modelli di cui all'articolo precedente non debbono, di massima, compilarsi duplicati
Art. 284. Dei modelli di cui all'articolo precedente non debbono, di massima, compilarsi duplicati. Il commissario di leva, quando si trovi nell'assoluta necessita' di compilarli, deve redigere apposita dichiarazione indicando per quali cause e' stato necessario compilare il duplicato, e qualora trattisi di smarrimento, quali pratiche siano state fatte per rintracciare l'originale. Tale dichiarazione deve essere conservata nella scheda personale dell'inscritto cui si riferisce. I modelli stessi, inoltre, non debbono contenere cancellature, abrasioni ne' sovrapposizioni di nomi.
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