Regio decreto 1481/1940
Art. 279 — Se l'ammissione all'eventuale congedo anticipato venga richiesta a favore di militari alle armi, il consiglio…
Art. 279. Se l'ammissione all'eventuale congedo anticipato venga richiesta a favore di militari alle armi, il consiglio di leva, prima di decidere, deve assicurarsi (richiedendo copia del foglio matricolare del militare o apposita dichiarazione del comando da cui il militare dipende) che i militari stessi non siano incorsi nella diserzione e non siano vincolati ad obblighi speciali di ferma. Le decisioni di cui agli articoli 271 e 273 debbono essere comunicate a cura degli ufficiali delegati, oltre che ai distretti, anche ai corpi nei quali i militari prestano servizio, mediante il modello conforme all'allegato n. 16. Di tali comunicazioni deve essere fatta menzione nelle liste di leva con la seguente annotazione: «compilati i mod. . . . e trasmessi rispettivamente al distretto e al corpo». Essa deve essere datata e firmata dall'ufficiale delegato.
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