Regio decreto 1481/1940
Art. 273 — I consigli di leva e le commissioni mobili, qualora riconoscano l'esistenza di uno dei titoli di cui all'art
Art. 273. I consigli di leva e le commissioni mobili, qualora riconoscano l'esistenza di uno dei titoli di cui all'art. 85 della legge in favore di un iscritto il quale sia sprovvisto, senza giustificato motivo, del requisito premilitare, debbono pronunziare la seguente decisione da trascriversi sulla scheda personale, sulla lista di leva e sul mod. 106: «Non ammesso all'eventuale congedo anticipato perche', pur trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 85, n. . . . del Testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del R. E. approvato con R. decreto 24 febbraio 1938, n. 329 manca del requisito premilitare».
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