Regio decreto 1481/1940
Art. 271 — I consigli di leva e le commissioni mobili, qualora riconoscano l'esistenza di uno dei titoli di cui all'art
Art. 271. I consigli di leva e le commissioni mobili, qualora riconoscano l'esistenza di uno dei titoli di cui all'art. 85 della legge in favore di un inscritto il quale abbia il requisito premilitare debbono pronunziare la seguente decisione da trascriversi sulla scheda personale, sulla lista di leva e sul mod. 106: «Ammesso all'eventuale congedo anticipato per il titolo di cui all'art. 85 n. .... del Testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del R. E., approvato con R. decreto 24 febbraio 1938, n. 329.
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