Regio decreto 1481/1940
Art. 269 — Il presidente del consiglio o della commissione mobile di leva o in sua vece il commissario di leva devono ri…
Art. 269. Il presidente del consiglio o della commissione mobile di leva o in sua vece il commissario di leva devono rivolgere ad ogni inscritto riconosciuto idoneo le domande opportune, per accertare se egli si trovi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 85 della legge, invitandolo, in caso affermativo a produrre al piu' presto, ove non lo abbia fatto, tutti i documenti prescritti, per non incorrere nella decadenza dei termini entro i quali il titolo puo' essere fatto valere.
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