Regio decreto 1481/1940
Art. 253 — Gli omessi i quali, pur non essendosi presentati spontaneamente prima della chiusura della leva della propria…
Art. 253. Gli omessi i quali, pur non essendosi presentati spontaneamente prima della chiusura della leva della propria classe, non siano stati giudicati dai consigli di leva rei di essersi sottratti alla leva, possono essere ammessi all'eventuale congedo anticipato limitatamente ai titoli che avrebbero potuto invocare se fossero stati tempestivamente inscritti nelle liste di leva e arruolati. Essi pero' possono godere effettivamente del beneficio suddetto solamente se i militari della classe alla quale appartengono per nascita ne abbiano fruito e nelle medesime proporzioni. Di cio' deve essere fatta esplicita menzione nella decisione del consiglio di leva. Per i titoli sorti dopo il loro arruolamento, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.
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