Regio decreto 1481/1940
Art. 248 — Dopo che ogni commissione mobile ha compiuto il proprio giro, il commissario deve fare al rispettivo prefetto…
Art. 248. Dopo che ogni commissione mobile ha compiuto il proprio giro, il commissario deve fare al rispettivo prefetto una succinta relazione circa il modo col quale le autorita' comunali del luogo, dove le commissioni si sono recate, hanno adempiuto agli obblighi che loro incombevano e di essa deve essere inviata copia al ministero della guerra (Direzione generale leva sottufficiali e truppa) per mezzo del rispettivo Comando di zona. Negli uffici dove esistono piu' commissari, le relazioni relative alle varie commissioni mobili devono essere trasmesse dal commissario capo rispettivamente al prefetto e al Ministero per mezzo del competente comando di zona.
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