Regio decreto 1481/1940
Art. 244 — Contemporaneamente alle operazioni di cui al precedente articolo, il presidente del consiglio o della commiss…
Art. 244. Contemporaneamente alle operazioni di cui al precedente articolo, il presidente del consiglio o della commissione mobile di leva fa consegnare agli inscritti il foglio di congedo illimitato provvisorio conforme all'allegato n. 11 (oppure conforme all'allegato n. 12 per gli ammessi all'eventuale congedo anticipato) o la dichiarazione di rivedibilita' conforme all'allegato n. 13 o la dichiarazione di riforma conforme all'allegato n. 14 precedentemente preparati. Il foglio di congedo provvisorio deve essere firmato e consegnato all'ufficiale delegato. Esso non viene consegnato agli inscritti che debbono essere avviati subito alle armi. Le dichiarazioni di rivedibilita' o di riforma sono firmate dal presidente.
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