Regio decreto 1481/1940
Art. 240 — I comandanti dei distretti devono aver cura di sollecitare presso le procure del Re l'invio dei certificati c…
Art. 240. I comandanti dei distretti devono aver cura di sollecitare presso le procure del Re l'invio dei certificati che tardino a giungere entro un congruo termine dalla data d'arruolamento e sorgendo inconvenienti, ne riferiscono subito al ministero della guerra. Esaminano se le condanne indicate nei certificati importino la esclusione dal regio esercito, giusta le norme del capo XI. In caso affermativo, se si tratti di condanne riportate prima dell'arruolamento, devono trasmettere il certificato all'ufficio di leva, affinche' promuova dal consiglio di leva la decisione di esclusione, previo annullamento di quella di arruolamento; se si tratti invece di condanne riportate dopo l'arruolamento, devono riferirne al ministero perche' si pronunci circa l'esclusione.
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